Lo SFL (Supporto per la formazione e il lavoro) è una misura di politica attiva destinata alle persone tra 18 e 59 anni considerate occupabili, cioè in grado di rientrare nel mercato del lavoro. Riguarda la disoccupazione involontaria e richiede gli stessi requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno ed economici previsti per l’ADI, ma resta una misura distinta, con finalità e regole proprie.
Cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro
Finalità: formazione e reinserimento nel mercato del lavoro
Lo SFL collega il sostegno economico a un percorso di reinserimento. Il beneficiario sottoscrive un patto di servizio personalizzato, che orienta il percorso verso l’occupazione. La formazione è il perno della misura: la possibilità di prorogare il beneficio è legata alla frequenza di un corso di formazione.
Per questo lo SFL non si limita a integrare il reddito di chi cerca lavoro, ma è pensato per chi può essere riqualificato o avviato a una nuova occupazione.
Inquadramento normativo come strumento di sostegno al reddito
Sul piano normativo, lo SFL è uno strumento di sostegno al reddito erogato durante la disoccupazione. Il pagamento avviene tramite bonifico INPS.

Chi può chiederlo? Requisiti SFL
Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è destinato a persone tra 18 e 59 anni considerate occupabili, cioè in grado di partecipare alle politiche attive del lavoro. Per accedervi bisogna rispettare requisiti personali e anagrafici, descritti di seguito. Le condizioni economiche e il cumulo con altri sostegni sono trattati nelle sezioni dedicate.
| Requisito | Condizione richiesta |
|---|---|
| Età | Compresa tra 18 e 59 anni |
| Occupabilità | Persona considerata occupabile |
| Residenza | In Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi |
| Cittadinanza e soggiorno | Stessi criteri previsti per l’ADI |
Il primo requisito è l’età: la fascia prevista va dai 18 ai 59 anni. Il secondo è l’occupabilità, cioè la condizione di chi è considerato in grado di lavorare e di partecipare alle politiche attive. Il beneficio è rivolto a persone in età lavorativa e non a chi non è in grado di lavorare.
La residenza è il requisito che più spesso crea dubbi. Servono almeno 5 anni di residenza in Italia, e gli ultimi 2 devono essere continuativi. Un periodo di residenza più lungo ma interrotta negli ultimi due anni non soddisfa il requisito.
Per cittadinanza e soggiorno valgono le stesse regole dell’Assegno di Inclusione (ADI). Chi rientra nell’ADI su questo punto rientra anche sotto questo profilo per l’SFL.
Fonte di riferimento: Informazione Fiscale, pubblicazione specializzata, 2026.
ISEE e requisiti economici
Il requisito economico per lo SFL coincide con quello dell’ADI: il nucleo deve rientrare nel limite ISEE di 10.140 euro, indicato per il 2026 da Informazione Fiscale (2026). La domanda non richiede un reddito dichiarato separatamente, perché la verifica si basa sull’indicatore ISEE del nucleo.
Accanto al limite ISEE c’è una soglia patrimoniale sulla casa di abitazione. Il valore dell’abitazione è escluso dal patrimonio fino a un determinato importo, che varia in base al comune di residenza:
| Parametro | Valore 2026 | Fonte |
|---|---|---|
| Limite ISEE per l’accesso allo SFL | 10.140 euro | Informazione Fiscale, 2026 |
| Esclusione della casa di abitazione dal patrimonio | fino a 91.500 euro | Informazione Fiscale, 2026 |
| Esclusione della casa nei capoluoghi di città metropolitane | fino a 120.000 euro | Informazione Fiscale, 2026 |
Per verificare il requisito, il percorso è questo:
- Controllare che l’ISEE del nucleo sia in corso di validità e riferito alla composizione familiare attuale.
- Confrontare il valore ISEE con il limite di 10.140 euro.
- Se il nucleo possiede l’abitazione di residenza, verificare che il suo valore rientri nella soglia di esclusione applicabile, cioè 91.500 euro o 120.000 euro nei capoluoghi di città metropolitane.
Quanto si prende e per quanto tempo?
L’SFL prevede un’indennità di 500 euro al mese, erogata tramite bonifico INPS. La scheda non indica variazioni dell’importo legate al nucleo familiare, quindi il totale percepito si ricava moltiplicando i 500 euro per il numero di mesi effettivamente riconosciuti.
La durata massima base è di 12 mesi. Questo è il periodo ordinario di riconoscimento dell’indennità.
Il periodo può essere esteso con una proroga di 12 mesi, ma solo se il beneficiario frequenta un corso di formazione. La durata massima complessiva risulta quindi di 24 mesi (12 più 12). Durante la proroga, l’indennità copre unicamente la durata del corso, non l’intero periodo prorogato.
| Situazione | Durata massima | Indennità |
|---|---|---|
| Durata base | 12 mesi | 500 euro al mese |
| Proroga per frequenza di un corso di formazione | ulteriori 12 mesi | 500 euro al mese, solo per la durata del corso |
Per stimare l’importo spettante si procede in tre passaggi:
- verificare se il percorso prevede la frequenza di un corso di formazione;
- se sì, prendere come riferimento la durata del corso, che determina la parte di proroga coperta dall’indennità;
- moltiplicare l’importo mensile per i mesi di riconoscimento.

Come fare domanda su INPS e SIISL
La domanda per il supporto alla formazione e al lavoro si presenta online sul sito INPS, con un’identità digitale. Dopo l’invio, la procedura prosegue sulla piattaforma SIISL, dove vanno firmati due patti. I passaggi sono quattro: accesso al portale, presentazione della domanda, iscrizione a SIISL e firma dei due patti.
1. Accesso al portale INPS
Per accedere al sito INPS servono una delle seguenti identità digitali:
- SPID
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- eIDAS, per i cittadini in possesso di un’identità digitale riconosciuta in ambito europeo
Senza una di queste credenziali non è possibile inviare la domanda in autonomia. In questo caso si può ricorrere all’intermediazione di un CAF o di un patronato (vedi punto 2).
2. Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata con due modalità alternative:
| Modalità | Chi invia la domanda | Credenziali necessarie |
|---|---|---|
| Diretta | Il richiedente, dal sito INPS | Una delle identità digitali sopra elencate |
| Assistita | Un CAF o un patronato, per conto del richiedente | Le credenziali sono gestite dall’intermediario |
Nel canale assistito, il richiedente si rivolge a uno sportello CAF o patronato, che presenta la domanda per suo conto. Il percorso diretto richiede invece di completare autonomamente tutti i campi del modulo online.
3. Iscrizione alla piattaforma SIISL
Dopo la presentazione della domanda, il richiedente deve iscriversi alla piattaforma SIISL. L’iscrizione è un passaggio distinto dall’invio su INPS: la scheda dei fatti lo indica come step successivo e obbligatorio.
4. Firma dei due patti
Sulla piattaforma SIISL vanno firmati due documenti:
- il patto di attivazione digitale
- il patto di servizio personalizzato
La firma avviene sulla piattaforma stessa, in forma digitale. Entrambi i patti sono richiesti: firmarne solo uno non completa la procedura.
Quando arriva il pagamento?
L’SFL viene erogato tramite bonifico INPS dopo l’accoglimento della domanda. Le fonti di riferimento consultate non indicano un termine preciso tra l’accoglimento e il primo accredito, quindi nessuna data viene riportata qui. Per sapere quando parte il primo pagamento, il modo più affidabile è controllare nel proprio profilo INPS lo stato della domanda e il messaggio di esito, che comunica l’accoglimento.
Una volta attivato, il beneficio resta in pagamento solo se la partecipazione viene confermata con regolarità. La conferma va effettuata almeno ogni 90 giorni e non è un adempimento una tantum: ogni ciclo di 90 giorni richiede una nuova conferma.
| Momento | Condizione | Effetto |
|---|---|---|
| Accoglimento della domanda | Domanda presentata tramite INPS, CAF o patronato | Avvio dell’erogazione con bonifico INPS |
| Conferma della partecipazione | Entro 90 giorni dalla conferma precedente | Il beneficio resta attivo |
| Mancata conferma | Scadenza dei 90 giorni senza conferma | Sospensione del beneficio |
Sospensione in caso di mancata conferma
Se la conferma non viene effettuata nei tempi previsti, il beneficio è sospeso. Le fonti consultate non descrivono la procedura per riattivarlo: in caso di sospensione conviene rivolgersi all’INPS, a un CAF o a un patronato.
Per evitare la sospensione, conviene fissare un promemoria a 90 giorni dalla data dell’ultima conferma, così da completare l’operazione prima della scadenza.
SFL e Assegno di inclusione: sono compatibili?
Il divieto di cumulo è la regola principale: l’SFL non è cumulabile con altri strumenti pubblici di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria. La compatibilità con l’Assegno di inclusione (ADI) dipende invece dalla posizione di ogni membro del nucleo familiare. Il componente di un nucleo che percepisce l’ADI può accedere all’SFL solo se non è conteggiato nella scala di equivalenza dell’ADI, cioè il parametro che determina come vengono contati i componenti del nucleo nel calcolo del sostegno. Le due situazioni vanno quindi valutate separatamente.
| Situazione | Accesso all’SFL |
|---|---|
| Richiedente che percepisce un altro sostegno pubblico al reddito per disoccupazione involontaria (ad esempio la NASpI) | Non cumulabile |
| Componente di un nucleo che percepisce l’ADI, non contato nella scala di equivalenza | Possibile, se gli altri requisiti sono soddisfatti |
| Componente di un nucleo che percepisce l’ADI, contato nella scala di equivalenza | Non previsto dalla fonte consultata |
Prima di presentare la domanda, è utile seguire questi passaggi:
- verificare se si percepisce già un altro sostegno alla disoccupazione, perché il divieto di cumulo blocca la domanda;
- se un familiare riceve l’ADI, chiarire con il CAF o il patronato come il nucleo è composto ai fini della scala di equivalenza, poiché da questo dipende l’accesso;
- conservare la documentazione della composizione del nucleo, utile in caso di verifica.
Fonte di riferimento: Informazione Fiscale, 2026.
Domande frequenti
Chi può richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro?
Possono richiederlo le persone tra 18 e 59 anni considerate occupabili, cioè in grado di partecipare alle politiche attive del lavoro, purché abbiano i requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno ed economici previsti per l’ADI. Per la residenza serve essere in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Quanto si riceve e per quanto tempo?
L’indennità è di 500 euro al mese, pagata tramite bonifico INPS, per una durata massima di 12 mesi. Il periodo può essere prorogato di altri 12 mesi solo con la frequenza di un corso di formazione, e in quel caso l’indennità copre esclusivamente la durata del corso.
Cosa succede se non si conferma la partecipazione?
La partecipazione va confermata almeno ogni 90 giorni: in caso contrario il beneficio viene sospeso. Le fonti consultate non descrivono la procedura di riattivazione, quindi conviene chiedere indicazioni all’INPS oppure a un CAF o a un patronato.