Il sovraindebitamento del consumatore è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che all’art. 67 e seguenti prevede la ristrutturazione dei debiti. Il piano di pagamento non richiede il voto dei creditori, ma deve essere omologato dal giudice. Gli articoli 67-73 CCII regolano il piano del consumatore, mentre il concordato minore (artt. 74 ss.) e la liquidazione controllata seguono percorsi distinti.
Cos’è il sovraindebitamento per un privato?
Il quadro normativo nel Codice della crisi
Il riferimento attuale è il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, cioè il CCII, richiamato insieme alla L. 3/2012 nella pagina della Camera di commercio di Firenze. La L. 3/2012, che regolava la materia in precedenza, risulta ora in gran parte sostituita dal CCII.
Le fonti citate sono guide secondarie: il testo vigente degli articoli va verificato sulla Gazzetta Ufficiale.
Squilibrio temporaneo e insolvenza strutturale
La distinzione operativa riguarda la capacità di pagare nel tempo, non l’importo del debito in sé.
- Squilibrio temporaneo: difficoltà di cassa legata a un evento circoscritto, come la perdita di reddito o una spesa imprevista. Se il reddito torna stabile, il debitore può sostenere un piano di rimborso.
- Insolvenza strutturale: squilibrio che persiste. Le entrate, anche quelle future, non coprono i debiti con un piano sostenibile.
| Situazione | Caratteristica | Esito atteso per il piano |
|---|---|---|
| Squilibrio temporaneo | Difficoltà limitate nel tempo, con reddito futuro sufficiente | Piano sostenibile, può essere omologato |
| Insolvenza strutturale | Debiti superiori alla capacità di pagamento anche nel medio periodo | Piano che non supera la verifica di fattibilità |
Il criterio pratico che separa le due situazioni è la fattibilità.
Consumatore, professionista e imprenditore
La qualifica del debitore determina il percorso. Il consumatore è il privato che ha contratto debiti per esigenze personali o familiari, al di fuori dell’attività professionale o d’impresa. Professionisti e imprenditori hanno debiti legati all’attività esercitata e seguono percorsi distinti.
La pagina della Camera di commercio di Firenze distingue infatti le istanze per imprenditore, per consumatore, per debitore incapiente e per liquidazione. Un privato può quindi rientrare in una categoria diversa da quella del consumatore se i debiti derivano da un’attività economica svolta.

Il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi
L’Organismo di composizione della crisi (OCC) è il soggetto che assiste il consumatore sovraindebitato e valuta il piano prima che arrivi al giudice.
Iscrizione nell’elenco ministeriale
Un OCC deve essere iscritto nell’elenco ministeriale. Prima di affidarsi a un organismo, il debitore può verificarne l’iscrizione. La pagina della Camera di commercio di Firenze richiama il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e distingue le istanze per tipologia: imprenditore, consumatore, debitore incapiente e liquidazione. Il dato disponibile sulla dimensione del settore è datato: nell’ottobre 2017 risultavano iscritti 132 OCC e 4.837 gestori della crisi (Ecnews, 10 ottobre 2017).
Relazione su fattibilità e ammissibilità
L’OCC redige la relazione che il giudice utilizza per la verifica di fattibilità e ammissibilità del piano. Il documento descrive la situazione debitoria, la capacità di rimborso e la proposta di pagamento, e rappresenta il riferimento tecnico su cui si fonda la decisione. Per il consumatore, la qualità di questa relazione dipende dalla completezza dei documenti forniti all’OCC nella fase iniziale.
Obbligo di rivolgersi all’OCC
Dove è presente un OCC, il debitore non può rivolgersi direttamente al Tribunale per accedere alla procedura. Lo afferma la Cassazione con ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740. L’orientamento si riferisce alla L. 3/2012, oggi in gran parte sostituita dal CCII: va letto come indicazione interpretativa, non come citazione letterale della norma attuale.
Chi può accedere alla procedura?
La procedura di sovraindebitamento è riservata a chi non riesce a far fronte ai propri debiti con redditi e patrimonio disponibili e rientra in una delle categorie di soggetti previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Essere indebitati non basta: il debitore deve appartenere a una categoria ammessa e soddisfare condizioni personali verificabili prima del deposito della domanda.
Categorie di soggetti ammessi
| Soggetto | Caratteristica che lo qualifica |
|---|---|
| Consumatore | Persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale |
| Professionista | Persona fisica che esercita un’attività professionale, con debiti collegati a tale attività |
| Imprenditore minore | Piccolo imprenditore che, per dimensioni, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale |
| Altro debitore non fallibile | Soggetto che non rientra nell’assoggettabilità a fallimento |
Il tipo di debitore incide sullo strumento disponibile.
Condizioni personali da soddisfare
- Assenza di dolo o colpa grave: l’indebitamento non deve essere stato causato da condotte fraudolente né da colpa grave nell’assunzione dei debiti. Il requisito riguarda la storia dei debiti, non solo la situazione attuale.
- Non assoggettabilità a fallimento: il debitore non deve essere soggetto alla liquidazione giudiziale ordinaria. Per gli imprenditori la verifica dipende dalle soglie dimensionali previste dal CCII, da controllare sul testo aggiornato.
Come verificare i requisiti prima del deposito
- Elencare ogni debito con data di contrazione, creditore e scopo (personale, familiare o professionale).
- Separare i debiti legati a un’attività professionale o imprenditoriale da quelli per consumi privati.
- Individuare eventuali operazioni anomale nei mesi precedenti l’indebitamento, come finanziamenti contratti in assenza di reddito sufficiente.
- Raccogliere i documenti che dimostrano la natura dei debiti e i redditi dichiarati.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La fattibilità riguarda la possibilità concreta di realizzare il piano con le risorse indicate. L’ammissibilità riguarda il possesso dei requisiti soggettivi del debitore e l’assenza di cause ostative. Il giudice concede l’omologazione solo se entrambe le verifiche hanno esito positivo.
Le cause ostative all’ammissione sono descritte nella tabella seguente, insieme alla conseguenza prevista se il piano omologato non viene rispettato.
| Situazione | Conseguenza |
|---|---|
| Debitore già sottoposto a una procedura concorsuale | Proposta non ammessa |
| Liquidazione o sovraindebitamento già utilizzati nei cinque anni precedenti | Proposta non ammessa |
| Accordo precedente fallito per condotte imputabili al debitore | Proposta non ammessa |
| Mancato rispetto del piano | Liquidazione controllata (art. 73 CCII, con rinvio agli artt. 268 ss.) |
Concordato minore e liquidazione controllata
Il Codice della crisi (CCII) prevede due percorsi per il debitore sovraindebitato che non riesce a pagare i debiti. Il concordato minore prevede che la proposta di pagamento sia sottoposta al voto dei creditori. La liquidazione controllata è lo sbocco previsto quando il piano del consumatore non viene rispettato. Il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del CCII, mentre la liquidazione controllata è richiamata dall’articolo 73 e regolata dagli articoli 268 e seguenti.
Il voto dei creditori nel concordato minore
Il tratto che distingue il concordato minore dal piano del consumatore è la votazione. La proposta viene presentata ai creditori, che si esprimono su di essa. Questo passaggio rende il concordato uno strumento diverso dal piano, che non prevede il voto e richiede l’omologazione del giudice.
Le regole su maggioranze, contenuto della proposta e omologazione si trovano negli articoli 74 e seguenti del CCII.
Dal piano non rispettato alla liquidazione controllata
Se il piano del consumatore non viene rispettato, la procedura approda alla liquidazione controllata, secondo quanto previsto dall’articolo 73 del CCII con rinvio agli articoli 268 e seguenti. Il passaggio non è automatico: dipende dalla valutazione del giudice sull’inadempimento e va verificato con l’OCC o con un legale.
| Procedura | Riferimento normativo | Passaggio chiave |
|---|---|---|
| Concordato minore | Artt. 74 e seguenti CCII | Proposta sottoposta al voto dei creditori |
| Liquidazione controllata | Art. 73 CCII, rinvio agli artt. 268 e seguenti | Sbocco del piano del consumatore non rispettato |

Quando la domanda non è ammessa
La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere respinta già nella fase di ammissibilità, prima di qualsiasi esame del merito del piano. La fonte che indica i casi di inammissibilità è una guida giuridica di StudioCataldi.it (2026), che è una fonte secondaria e non datata.
Secondo la stessa fonte, la proposta non è ammessa in tre casi:
| Caso | Condizione | Esito |
|---|---|---|
| Procedura concorsuale in corso | Il debitore è già sottoposto a una procedura concorsuale | Domanda non ammessa |
| Precedente liquidazione o sovraindebitamento | Il debitore ha già usufruito di una liquidazione o di un sovraindebitamento nei cinque anni precedenti | Domanda non ammessa |
| Accordo precedente fallito | Un accordo precedente è fallito per condotte imputabili al debitore | Domanda non ammessa |
Per il secondo caso, il periodo di cinque anni va contato a ritroso dalla nuova domanda. Per il terzo, la condizione è il fallimento dovuto a comportamenti del debitore, come indicato dalla formulazione riportata, e non il semplice esito negativo dell’accordo.
Prima del deposito, il metodo è ricostruire lo storico delle procedure del debitore negli ultimi cinque anni, indicando date, tipo di procedura e esito, e raccogliere i provvedimenti relativi a eventuali accordi precedenti. Le valutazioni sui casi dubbi vanno discusse con l’OCC o con un avvocato.
Quanto costa e quanto dura?
Costi e tempi della procedura davanti all’Organismo di composizione della crisi (OCC) dipendono da tre elementi: il compenso dell’OCC con le spese di procedura, i tempi di decisione del tribunale competente e la durata del piano di pagamento. Le fonti disponibili non riportano importi, tariffe né durate medie, quindi questa sezione indica come verificare ciascuna voce senza fornire cifre. La Camera di commercio di Firenze richiama il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 nella sua pagina sull’OCC, ma la scheda non riporta gli importi previsti da quel decreto.
Voci da verificare sul preventivo
Chiedi a più OCC un preventivo scritto che indichi separatamente:
| Voce | Cosa chiedere per iscritto |
|---|---|
| Compenso dell’OCC | Importo totale e fasi incluse: analisi della situazione, predisposizione del piano, relazione per il giudice |
| Spese di procedura | Elenco delle spese anticipate e chi le sostiene |
| Assistenza successiva | Se è compresa nel compenso o fatturata a parte |
Tempi di decisione del tribunale
Il tempo di decisione dipende anche dalla completezza dei documenti: quelli mancanti o incompleti possono comportare richieste di integrazione. I tempi effettivi variano da tribunale a tribunale e non sono indicati nella scheda; vanno chiesti direttamente all’ufficio competente o all’OCC.
Durata del piano e dei pagamenti rateali
Il piano del consumatore fissa la durata complessiva dei pagamenti e la scansione delle rate, che devono essere stabilite nella proposta presentata. La scheda non riporta una durata massima né un numero di rate standard, quindi questo dato va letto nel testo del piano. La durata scelta deve essere sostenibile per tutto il periodo previsto.
Impatto sul bilancio familiare
Il piano del consumatore incide sul bilancio in due modi: fissa una rata periodica che entra nelle uscite mensili e obbliga a calcolare quanto reddito resta dopo il mantenimento della famiglia. Le fonti consultate non riportano importi né percentuali di reddito da destinare al mantenimento, quindi questa parte si descrive come metodo, senza cifre.
Quota di reddito necessaria al mantenimento
Il primo passo è separare il reddito disponibile dal reddito netto mensile. Si sottraggono le spese essenziali documentate: abitazione, utenze, alimentazione, trasporti necessari, cure sanitarie e spese scolastiche dei figli. Il risultato è il margine entro cui la rata può collocarsi. La scheda non fissa soglie ufficiali, quindi la quota da riservare alla famiglia va dimostrata caso per caso con documenti aggiornati.
Rate del piano rapportate al reddito disponibile
Una rata che assorbe quasi tutto il margine rende il piano fragile: una spesa imprevista basta a comprometterne il rispetto. Prima di presentare la proposta conviene quindi verificare che la rata lasci uno scarto sufficiente rispetto alle spese essenziali. La scheda non indica una percentuale di scarto: la valutazione spetta all’OCC e al giudice.
Rapporti con i creditori
La rata è indicata nella proposta predisposta con l’OCC. Il giudice verifica fattibilità e ammissibilità e omologa il piano, senza voto dei creditori.
Gestione delle spese correnti durante la procedura
Durante la procedura il debitore continua a sostenere le spese correnti, quindi conviene tenere un budget mensile in cui le voci essenziali sono separate dalle altre. Conservare ricevute ed estratti conto permette di documentare l’andamento reale delle uscite. Ogni nuovo finanziamento o rateizzazione va valutato in anticipo, perché modifica il margine su cui il piano è stato costruito.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?
Nel piano del consumatore i creditori non votano, e il giudice deve approvarlo con l’omologazione. Nel concordato minore la proposta viene invece sottoposta al voto dei creditori.
Un debitore può sempre accedere al piano di ristrutturazione?
No. La proposta è esclusa se il debitore è già in una procedura concorsuale, se ha già usufruito di una liquidazione o di un sovraindebitamento nei cinque anni precedenti, o se un accordo precedente è fallito per condotte a lui imputabili. Prima dell’omologazione, il giudice valuta l’ammissibilità e la fattibilità sulla base della relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).
Cosa succede se il debitore non rispetta il piano approvato?
Il mancato rispetto può portare alla liquidazione controllata, disciplinata dall’art. 73 CCII con rinvio agli artt. 268 ss. La fonte consultata non descrive questo passaggio come automatico, quindi l’esito concreto va verificato sul testo vigente del Codice.