Il protesto è un atto formale con cui un pubblico ufficiale abilitato certifica il mancato pagamento di un titolo di credito alla scadenza. La CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria), gestita dalla Banca d’Italia, è invece la banca dati interbancaria in cui risulta la posizione del soggetto. I due strumenti non coincidono: il protesto riguarda un singolo titolo, mentre la CAI è un registro che raccoglie le informazioni sul debitore.

Protesto e CAI: che differenza c’è?

Cosa produce la levata

Il protesto nasce dalla levata, cioè dall’atto con cui il pubblico ufficiale abilitato constata il mancato pagamento del titolo. Il risultato è l’atto di protesto, il documento che serve per presentare alla Camera di Commercio della provincia di levata qualsiasi istanza successiva. Ogni protesto è legato a un titolo preciso e a una data di levata, quindi non descrive in modo complessivo la situazione del debitore.

Il ruolo della CAI presso la Banca d’Italia

La CAI è gestita dalla Banca d’Italia e raccoglie le segnalazioni relative alle irregolarità di pagamento provenienti dal sistema bancario. Viene consultata per conoscere la posizione di un soggetto, ma non è un atto emesso per il singolo titolo. Il protesto e la CAI sono quindi strumenti distinti: la fonte della Banca d’Italia descrive solo l’accesso ai dati della CAI, mentre la cancellazione dei protesti si chiede alla Camera di Commercio.

Titoli interessati: cambiali, vaglia cambiari e assegni

Il protesto può riguardare tre tipi di titolo, che dopo la levata non seguono le stesse regole:

TitoloCancellazione semplice alla CameraDopo 12 mesi dalla levata
CambialeSì, se pagata entro 12 mesi dalla levataRiabilitazione con decreto del Tribunale o atto notarile (dal 1° marzo 2023)
Vaglia cambiarioSì, se pagato entro 12 mesi dalla levataRiabilitazione con decreto del Tribunale o atto notarile (dal 1° marzo 2023)
AssegnoNo, questa via non vale per gli assegniRiabilitazione, se non ci sono ulteriori protesti per un anno

La differenza pratica riguarda il regime applicabile. Per cambiali e vaglia cambiari la cancellazione semplice dipende dal pagamento entro 12 mesi dalla levata. Per gli assegni questa possibilità non esiste e la strada è la riabilitazione, a condizione che non siano stati levati altri protesti nell’anno successivo.

(Fonte: Camera di Commercio di Bologna, 2026; Banca d’Italia, 2026-04-13)

Protesto e CAI: che differenza c'è?

Come verificare se sei iscritto

I dati della CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria) si richiedono alla Banca d’Italia. Questa richiesta riguarda la CAI e, secondo le fonti consultate, non sostituisce una verifica dei protesti presso la Camera di Commercio. Dal 13 aprile 2026 il Portale Servizi online della Banca d’Italia è l’unico canale telematico per questa richiesta. Restano disponibili due canali non telematici: la richiesta cartacea e la richiesta di persona in Filiale. Tutti e tre sono gratuiti. L’accesso ai dati CAI è gratuito. Per i protesti, la data di levata si ricava dall’atto di protesto.

Canali disponibili

CanaleModalitàCosto
Portale Servizi online Banca d’Italia (dal 13 aprile 2026)Accesso con SPID, CIE o firmaGratuito
Richiesta cartaceaPresentazione su supporto cartaceoGratuito
FilialeRichiesta di personaGratuito

Passaggi per la verifica

  1. Scegli il canale. Per il portale servono SPID, CIE o firma; per la via cartacea o la Filiale non serve accesso digitale.
  2. Nel portale, cerca la sezione dedicata alla verifica della posizione CAI e accedi con le credenziali scelte.
  3. Annota i protesti e le segnalazioni che risultano attivi, con la data di levata indicata.
  4. Confronta le date con il periodo della cancellazione d’ufficio, descritto qui sotto.

Protesti levati tra il 2020 e il 2021

I protesti levati tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2021 sono stati cancellati d’ufficio, senza alcuna istanza da parte del debitore. Se durante la verifica compaiono protesti levati in quel periodo, non va presentata alcuna richiesta alla Camera di Commercio per la loro cancellazione. Per i protesti levati fuori da quell’intervallo la regola non si applica, e la verifica serve a individuarli con precisione.

Pagamento entro 12 mesi: cancellazione semplice

La cancellazione semplice permette di chiedere la cancellazione di un protesto quando la cambiale o il vaglia cambiario è stato pagato entro 12 mesi dalla levata. La domanda non passa dal tribunale: si presenta alla Camera di Commercio della provincia in cui il protesto è stato levato. Secondo la Camera di Commercio di Bologna (2026), questa via vale solo per cambiali e vaglia cambiari.

Titoli ammessi

TitoloAmmesso alla cancellazione sempliceCondizione
CambialeSìPagata entro 12 mesi dalla levata
Vaglia cambiarioSìPagato entro 12 mesi dalla levata
AssegnoNoNon rientra in questa procedura

Documenti da allegare

  • Titolo quietanzato in originale: la cambiale o il vaglia con la quietanza di pagamento apposta. Non è accettata la copia.
  • Atto di protesto.
  • Istanza in bollo indirizzata alla Camera di Commercio competente.

Il pagamento deve comprendere il valore nominale, più interessi e spese.

Come presentare la domanda

  1. Verificare la data di levata e controllare che il pagamento sia avvenuto entro 12 mesi da tale data.
  2. Recuperare il titolo quietanzato in originale e l’atto di protesto.
  3. Compilare l’istanza su carta da bollo.
  4. Presentare la domanda alla provincia di levata, cioè quella indicata nell’atto di protesto.

Come funziona la riabilitazione?

Quando il protesto è stato levato da più di dodici mesi, la sola cancellazione non basta più: serve una riabilitazione, cioè un provvedimento che il sistema riconosce come presupposto per la cancellazione.

Quando serve la riabilitazione

  • Cambiale pagata dopo 12 mesi dalla levata del protesto.
  • Assegno che, dopo un anno, non ha dato luogo ad altri protesti.

Due strumenti per ottenerla

StrumentoValiditàNote
Decreto del TribunalePrevisto dalla normativaProvvedimento giudiziario
Atto notarileDal 1° marzo 2023Alternativa al decreto, redatta dal notaio

L’atto notarile è, dal 1° marzo 2023, un’alternativa al decreto del Tribunale. Dal 1° marzo 2023 il notaio è dunque un’alternativa valida al Tribunale.

Procedura in quattro passaggi

  1. Ottenere il provvedimento: decreto del Tribunale oppure atto notarile.
  2. Procurarsi una copia conforme del provvedimento.
  3. Presentare l’istanza alla Camera di Commercio, allegando la copia conforme.
  4. Attendere la decisione della Camera.

Fonte: Camera di Commercio di Bologna, 2026.

Come funziona la riabilitazione?

Quanto costa e quanto tempo serve?

I costi fissi della domanda di cancellazione sono due: i diritti di 8 euro per ogni titolo protestato e il bollo di 16 euro, che si paga tramite PagoPA quando l’istanza viene inviata via PEC. Secondo la Camera di Commercio di Bologna (2026), i diritti si calcolano titolo per titolo, mentre il bollo si applica all’invio telematico.

VoceImportoNote
Diritti di segreteria8 euro per titoloDovuti per ogni titolo protestato indicato nell’istanza
Bollo16 euroPagamento tramite PagoPA, necessario in caso di invio via PEC
Totale per un titolo con invio PEC24 euroCalcolo: 8 + 16

Il termine di decisione della Camera è di 20 giorni dalla ricezione dell’istanza. Le cancellazioni accolte vengono poi eseguite entro altri 5 giorni. Il tempo massimo complessivo, dalla ricezione alla cancellazione, è quindi di 25 giorni, calcolato sommando i due termini. Il dato di 20 giorni non include eventuali tempi di consegna dell’istanza o di pagamento del bollo, che dipendono dal richiedente.

Cosa fare se il protesto è errato

Un protesto può essere contestato per due ragioni diverse, e la sede competente cambia a seconda del tipo di difetto. Il primo passo è capire quale dei due problemi riguarda il proprio caso, perché da questa distinzione dipende a chi rivolgersi.

Vizi formali dell’atto di protesto o del titolo

I vizi formali sono difetti nella forma dell’atto di protesto o del titolo, cioè la cambiale o il vaglia cambiario.

Contestazioni di merito

Le contestazioni di merito riguardano il contenuto della vicenda, non la forma dell’atto. L’esempio tipico è una firma falsa sul titolo. La Camera non valuta questo tipo di questione: la controversia va portata davanti al giudice.

Tipo di contestazioneEsempioChi decide
Vizi formali dell’atto di protesto o del titoloDifetti nella forma dell’atto o del titoloCamera di Commercio
Contestazioni di meritoFirma falsaGiudice

Prove da allegare

La fiche non elenca i documenti che il giudice richiede per una contestazione di merito, quindi non è possibile indicarli con certezza. Per la verifica formale, invece, la Camera lavora sull’atto di protesto e sul titolo. Chi contesta nel merito dovrebbe conservare il titolo originale e ogni documento utile a dimostrare la propria estraneità alla firma o al debito. Per impostare la difesa è opportuno rivolgersi a un avvocato.

Quando rivolgersi al giudice di pace?

Il ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza è la fase successiva alla decisione della Camera di Commercio e si apre in due casi: un rigetto espresso dell’istanza oppure il silenzio della Camera, cioè l’assenza di decisione entro il termine previsto. Il ricorso non parte d’ufficio: deve presentarlo chi ha inoltrato l’istanza di cancellazione. La competenza dipende dalla residenza del ricorrente, non dal luogo in cui il protesto è stato levato né dalla sede della Camera che ha deciso. Chi risiede in un comune diverso da quello della Camera si rivolge al Giudice di Pace del proprio comune.

SituazioneDocumento da conservarePerché serve
Rigetto espressoProvvedimento di rigetto con i motivi indicatiIl ricorso deve contestare i motivi specifici del rigetto
Silenzio della CameraRicevuta di invio o numero di protocollo dell’istanza, con dataDimostra da quando è decorso il termine senza risposta

Nel caso di rigetto, il primo passo è leggere il provvedimento e annotare i motivi indicati, così da capire su cosa si basa il ricorso. Il termine per ricorrere va verificato sul provvedimento stesso o presso la cancelleria del Giudice di Pace competente, perché la fiche non riporta una scadenza specifica. Conviene conservare insieme l’istanza originale, la documentazione allegata e le ricevute dei versamenti già effettuati.

Nel caso di silenzio, non occorre attendere un atto formale: il mancato pronunciamento nel termine legittima comunque il ricorso. Prima di presentarlo, va verificato che l’istanza sia stata effettivamente ricevuta dalla Camera, controllando la ricevuta di invio o il protocollo, perché la data di ricezione determina il decorso del termine.

Domande frequenti

Posso chiedere la cancellazione del protesto se ho già pagato?

Sì, ma solo per una cambiale o un vaglia cambiario pagato entro 12 mesi dalla levata. L’istanza in bollo va presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui il protesto è stato levato, insieme al titolo quietanzato in originale e all’atto di protesto. La Camera decide entro 20 giorni dalla ricezione.

Cosa cambia se ho pagato dopo 12 mesi o si tratta di un assegno?

In questi casi la cancellazione semplice non è sufficiente e serve la riabilitazione. Può essere ottenuta con decreto del Tribunale oppure, dal 1° marzo 2023, con atto notarile. Per gli assegni la riabilitazione è richiesta dopo un anno senza ulteriori protesti, e la copia conforme va poi depositata alla Camera.

Il protesto cancellato toglie anche la posizione in CAI?

La fonte della Banca d’Italia non descrive alcuna procedura di cancellazione dalla CAI e non indica un collegamento diretto tra il singolo protesto e la banca dati. Dal 13 aprile 2026 la verifica della propria posizione passa dal Portale Servizi online, accessibile con SPID, CIE o firma, oppure avviene in cartaceo o in Filiale, sempre gratuitamente.