Per i pignoramenti dello stipendio promossi da creditori privati, il limite ordinario è un quinto (1/5) dell’importo netto. Con 1.000 € netti al mese, la quota trattenibile è al massimo 200 €. La fonte di riferimento è Money.it, pubblicazione specializzata non ufficiale, aggiornata al 15 gennaio 2025.

Quanto si può pignorare dello stipendio?

La regola del quinto è il tetto ordinario applicato ai pignoramenti da parte di creditori privati. La quota pignorabile si calcola come un quinto dello stipendio netto mensile.

Esempio riportato dalla fonte:

VoceImporto
Stipendio netto mensile1.000 €
Quota massima pignorabile (un quinto)200 €
Importo restante sullo stipendio netto800 €

Quando si applica la regola ordinaria: il quinto è la misura di partenza per i crediti di natura privata.

Per il quinto ordinario la fonte non riporta altre condizioni di applicazione, quindi questo calcolo va considerato come una stima basata sulla regola ordinaria, non come una verifica dell’ente che gestisce la procedura.

Quanto si può pignorare dello stipendio?

Il limite del quinto sul netto

Il pignoramento dello stipendio si calcola sul netto, non sul lordo. Il limite è fissato a un quinto (1/5) dell’importo netto, cioè della somma che il lavoratore riceve effettivamente sul conto dopo le trattenute obbligatorie. La base di calcolo è sempre l’importo netto percepito, e il lordo non entra nel conteggio.

Differenza tra stipendio lordo e netto

Lo stipendio lordo è la retribuzione indicata nel contratto, prima di qualsiasi trattenuta. Lo stipendio netto è quello che resta dopo le trattenute previste dalla legge, come i contributi previdenziali e le imposte sul reddito. Il lordo è più alto del netto, quindi usarlo come base porterebbe a una trattenuta superiore a quella consentita. Per questo il primo dato da individuare è sempre il netto, non la cifra del contratto o dell’offerta di lavoro.

Base di calcolo: importo netto mensile

Il metodo di calcolo si applica in tre passaggi:

PassoOperazione
1Individuare l’importo netto mensile effettivamente accreditato sul conto
2Calcolare il quinto: netto mensile × 1/5
3Confrontare il risultato con la somma trattenuta nel mese

Il quinto va calcolato ogni mese sul netto di quel mese. Se il netto cambia da un mese all’altro, cambia anche il limite.

Mensilità aggiuntive e importi variabili

La fonte di riferimento non specifica come vengano trattate la tredicesima, la quattordicesima o i premi e le indennità variabili. Non è quindi possibile affermare con certezza se queste somme entrino nella base del quinto né in quale mese vadano considerate. Il criterio verificabile resta quello del netto effettivamente percepito nel mese di accredito. Per le mensilità aggiuntive e gli importi variabili, la verifica va fatta sulle regole vigenti e con il datore di lavoro, che è il terzo pignorato, oppure con l’ufficiale giudiziario che ha notificato il pignoramento.

Pignoramento per cartelle: 1/10, 1/7, 1/5

Per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’art. 72-bis del DPR 602/1973 fissa una trattenuta sullo stipendio che non segue la regola del quinto valida per i creditori privati. La quota dipende dalla fascia di stipendio del debitore, con tre aliquote crescenti. Le aliquote sono le seguenti.

Fascia di stipendioQuota trattenibile
Fino a 2.500 euro1/10
Tra 2.500 e 5.000 euro1/7
Oltre 5.000 euro1/5

L’aliquota non è progressiva: si individua la fascia in cui ricade lo stipendio e quell’aliquota si applica all’intero importo, quindi sopra i 5.000 euro si applica 1/5.

Per verificare il calcolo, conviene procedere in questo ordine:

  • individuare la fascia in cui rientra lo stipendio mensile;
  • applicare l’aliquota corrispondente alla fascia;
  • confrontare il risultato con la comunicazione ricevuta dal datore di lavoro o dall’ente che eroga lo stipendio, dove viene indicato l’importo trattenuto.

Se l’importo trattenuto non corrisponde all’aliquota della fascia, conviene chiedere chiarimenti per iscritto al datore di lavoro e farsi assistere da un avvocato, da un sindacato o da un patronato prima di contestare la procedura.

Cosa succede se lo stipendio è già sul conto?

Quando lo stipendio è già accreditato sul conto corrente, il calcolo cambia: il pignoramento riguarda solo la parte delle somme accreditate che supera una soglia fissa, pari a tre volte l’assegno sociale. La regola si applica alle somme accreditate a titolo di stipendio o pensione prima del pignoramento (art. 545 c.p.c.); le somme accreditate dopo seguono i limiti ordinari.

La soglia: tre volte l’assegno sociale

La soglia si ottiene moltiplicando per tre l’importo mensile dell’assegno sociale dell’anno di riferimento:

AnnoAssegno sociale mensileSoglia (3 ×)
2024534,41 €1.603,23 €
2025538,68 €1.616,04 €

Gli importi dell’assegno sociale vanno riverificati sul sito dell’INPS.

Somme eccedenti la soglia pignorabili

Solo la parte del saldo che supera la soglia è pignorabile; la quota fino a quel valore resta tutelata. Con i valori 2025, il calcolo segue questi passaggi:

  1. Individuare la parte del saldo costituita da somme accreditate a titolo di stipendio o pensione prima del pignoramento.
  2. Sottrarre 1.616,04 €.
  3. Il risultato positivo è la somma esposta; se il saldo è inferiore alla soglia, in base a questa regola non risulta pignorabile alcuna somma.

Esempio: con un saldo di 2.000 €, la quota eccedente è 2.000 − 1.616,04 = 383,96 €. Con un saldo di 1.500 €, nessuna somma supera la soglia.

Cosa succede se lo stipendio è già sul conto?

Alimenti, più creditori e pensioni: quali regole?

Il pignoramento dello stipendio non segue sempre la regola ordinaria del quinto. Quando il credito è un assegno di mantenimento, quando sullo stesso reddito gravano più procedure o quando la fonte è una pensione, cambiano il limite applicabile e l’ente o il giudice competente. Le soglie numeriche non sono riportate qui perché non sono state verificate su una fonte ufficiale datata: vanno controllate sul testo normativo in vigore al momento della trattenuta.

Assegni alimentari. Il credito di mantenimento, come l’assegno di separazione o di divorzio, è trattato in modo diverso dai debiti ordinari. Il punto di partenza è il titolo esecutivo (sentenza o provvedimento del giudice), che indica l’importo dovuto e la base su cui calcolare la trattenuta.

Più creditori concorrenti. Se sullo stesso stipendio gravano più pignoramenti, il limite riguarda il totale delle trattenute, non il singolo creditore. Per verificarlo:

  1. Raccogliere tutti gli atti di pignoramento ricevuti, con data di notifica e importo richiesto.
  2. Confrontare le trattenute indicate in busta paga con il netto mensile.
  3. Controllare che la somma delle quote rispetti il tetto complessivo previsto dalla legge.

Pensioni. Le pensioni seguono un regime distinto da quello dello stipendio da lavoro dipendente, e le regole di pignoramento non coincidono. Prima di agire occorre individuare l’ente che eroga il trattamento e la natura del credito, perché da questi dipendono il limite e la procedura da seguire.

Esiste uno stipendio impignorabile?

Secondo Money.it, non esiste uno stipendio totalmente impignorabile: la tutela, per i creditori privati ordinari, consiste in una quota protetta pari a quattro quinti del netto. Si tratta della posizione di una fonte non ufficiale; per i casi concreti, soprattutto con redditi molto bassi o pensioni, conviene rivolgersi a un avvocato o a un patronato. Anche quando la retribuzione è bassa, la trattenuta si calcola come un quinto del netto e i quattro quinti restanti non possono essere toccati.

La fonte richiama la sentenza della Corte costituzionale 248/2015 a sostegno di questo principio: il minimo protetto dei quattro quinti vale anche per retribuzioni molto basse. Per verificare il contenuto della pronuncia è necessario consultare direttamente il testo della sentenza sui canali ufficiali della Corte costituzionale.

Il meccanismo, con due esempi sul netto mensile:

Netto mensileTrattenibile (1/5)Quota protetta (4/5)
300 €60 €240 €
1.000 €200 €800 €

La proporzione resta la stessa a qualsiasi livello di reddito: cambia l’importo in euro, non il rapporto. Su 300 € netti il lavoratore conserva quindi 240 € senza alcuna trattenuta.

Come verificare la trattenuta in busta paga?

Il controllo parte dal cedolino, cioè il prospetto mensile dello stipendio. La trattenuta per pignoramento deve comparire come voce separata, con il relativo importo, e va confrontata con la cifra del netto riportata nello stesso documento.

Per verificare, procedi così:

  1. Individua la voce di trattenuta sul cedolino e annota l’importo trattenuto nel mese.
  2. Prendi il netto del mese dal cedolino.
  3. Confronta l’importo trattenuto con il netto: la trattenuta non può superare il limite del quinto.

Se l’importo trattenuto supera il calcolo, chiedi al datore di lavoro di spiegarlo per iscritto e valuta il supporto di un avvocato, di un sindacato o di un patronato. Per il confronto ti servono i seguenti documenti:

  • copia dell’atto di pignoramento notificato al datore di lavoro;
  • il prospetto di calcolo della quota trattenuta, mese per mese;
  • la conferma dell’importo netto usato come base.

Domande frequenti

Quanto può trattenere un creditore privato sul mio stipendio?

Per i creditori privati il limite ordinario è un quinto del netto, cioè la somma che arriva sul conto dopo le trattenute di legge. Secondo Money.it, fonte non ufficiale aggiornata al 15 gennaio 2025, con 1.000 € netti la quota massima è 200 €.

Le cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione seguono la stessa regola?

No: per i crediti di riscossione dei tributi si applica un’aliquota per fascia prevista dall’art. 72-bis del DPR 602/1973. L’aliquota è 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €, e si applica all’intero importo.

Le somme già accreditate sul conto sono pignorabili allo stesso modo?

Non sempre: per le somme accreditate prima del pignoramento a titolo di stipendio o pensione vale una soglia di tre volte l’assegno sociale mensile in vigore. Le somme accreditate dopo il pignoramento seguono i limiti ordinari. L’importo dell’assegno sociale cambia ogni anno, quindi va verificato sul sito dell’INPS prima di calcolare la soglia.

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